Art. 1.

      1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale non dissestate e non strutturalmente deficitarie sono tenute, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, a bandire concorsi riservati al personale tecnico autista di ambulanza che ha prestato servizio, complessivamente, per almeno cinque anni anche se non continuativamente.
      2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dagli articoli 310 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.